Rassegna di giurisprudenza
07/11/2021

Sentenze: malattia, riforma sanitaria Sardegna, responsabilità medica

Cassazione Lavoro - Ordinanza n. 27322/2021 – Lavorare durante la malattia non legittima il licenziamento. La Cassazione ha stabilito recentemente che «è illegittimo il licenziamento del dipendente che prolunga la malattia, anche se durante il periodo ha svolto attività extra lavorative, perché contano i certificati medici e i riscontri del Ctu che accertano il mancato aggravamento della patologia con un ritardo della guarigione legato alla modesta attività fisica».

Cassazione Lavoro - Ordinanza n. 26709/2021 – Licenziamento per attività durante la malattia - Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 209/2021 – Consulta boccia la riforma sanitaria della regione Sardegna. - Le disposizioni illegittime riguardano la nomina dei DG (art. 11, comma 2), gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di vertice delle aziende e degli enti del Ssr (art. 13, comma 1) e l’amministrazione straordinaria delle aziende sanitarie (art. 47, comma 9). A nulla è valsa la delibera della Giunta sulla nomina dei Direttori generali che ha revocato un precedente avviso, ma lascia vigenti le disposizioni impugnate dal Governo e bocciate dalla Consulta

Tribunale di Pistoia – Sentenza n. 595/2021 – Chirurgia estetica: il tribunale delimita la responsabilità del professionista. - Il chirurgo estetico non risponde delle conseguenze di un intervento correttamente eseguito sul quale il paziente ha espresso il consenso informato ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 2017, n. 219. Lo ha stabilito il Tribunale di Pistoia con la sentenza n. 595 del 2021, che ha respinto la domanda di una signora ultrasettantenne che aveva convenuto in giudizio un chirurgo plastico, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da un intervento di mastoplastica additiva bilaterale eseguito a fini estetici, il cui esito sarebbe stato insoddisfacente perché a cinque anni dalla sua esecuzione si era rotta la protesi mammaria destra

 

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