Cassazione Sezione Lavoro
01/10/2021

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 26709/2021 Licenziamento per attività durante la malattia

Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia.

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