News
04/06/2021

Tribunale di Pesaro su permanenza in servizio oltre il 40° anno

Ordinanza del Tribunale di Pesaro del 25.03.2021

Commento di Raffaella BiasinResponsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Veneto

Nell’aprile 2020 un dirigente sanitario presentava domanda di autorizzazione alla permanenza in servizio oltre il limite del 40° anno di servizio effettivo, e comunque non oltre il 70° anno di età, ai sensi dell’art. 5 bis co 2 d.l. 162/2019 (conv. L. 9/2020) e dell’art. 12, d.l. 18/2020 (conv. L. 27/2020).

L’azienda sanitaria accoglieva l’istanza di trattenimento in servizio fino al 15.10.2020 ritenendo poi di doverlo collocare a riposo per raggiunti limiti di età.
Tenuto conto della proroga dello stato di emergenza pandemica fino al 31.1.2021 (d.l. 125/2020) e delle novità normative intervenute in tema di trattenimento in servizio oltre i limiti ordinari (d.l. 104/2020 in vigore dal 14.10.2020) l’interessato produceva un’ulteriore istanza di permanenza in servizio oltre la data del 15.10.2020, istanza che però l’azienda sanitaria respingeva.
Il dirigente sanitario ha pertanto impugnato detto diniego avanti il Tribunale.

Il Tribunale ha evidenziato che in base alla normativa precedente ed in vigore fino al 14.10.2020 il trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari oltre il quarantesimo anno di effettivo servizio e fino al 70° anno di età era una mera facoltà dell’amministrazione, che in merito poteva decidere discrezionalmente.

Dal 14.10.2020 è entrata però in vigore la legge n. 126/2020 che in merito ha disposto “Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute… e di fronteggiare la carenza di medici specialisti e di specialisti biologi, chimici, farmacisti, fisici, odontoiatri e psicologi, fino al 31 dicembre 2022… i dirigenti medici e sanitari… possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età”.
In base a quest’ultima nuova normativa, ad avviso del Tribunale, è venuta meno la discrezionalità dell’amministrazione in ordine all’accoglimento o meno delle istanze dei dirigenti medici e sanitari di trattenimento in servizio oltre il quarantesimo anno di età e fino al 70° anno di età, istanze quindi che le amministrazioni sono tenute ad accogliere, in quanto gli interessati, nella fattispecie, sono titolari di un diritto soggettivo a permanere in servizio e non di un mero interesse legittimo di diritto privato.
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso del sopraindicato dirigente sanitario e per l’effetto ha ordinato all’amministrazione resistente di trattenere in servizio il ricorrente fino al 70° anno di età.

Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it