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14/05/2021

Accesso agli atti di una Asl da parte di un sindacato: sentenza del Tar Campania

Tar della Campania – Sentenza del 4.2.2021, N. 324

Commento a cura di Elisabetta Vitali, Componente DS in Direzione Nazionale Anaao

Un’organizzazione sindacale, avendo inoltrato ad un’azienda sanitaria locale istanza ostensiva rimasta senza sostanziale riscontro, ha agito avanti al TAR della Campania per chiedere l’accertamento del suo diritto di prendere visione ed estrarre copia della documentazione elencata nel ricorso, motivando l’istanza con la necessità di tutelare la posizione di tutti i medici facenti capo all’asl interessata, essendo precipua intenzione di questi ultimi di verificare la regolarità e la legittimità dell’azione amministrativa posta in essere dalla Parte pubblica nella fattispecie in esame ed eventualmente, all’esito, di valutare di tutelare i propri diritti nelle competenti sedi processuali.

Il TAR Campania ha rilevato che la predetta istanza di accesso, per come in concreto articolata e formulata, si configura come puramente esplorativa, traducendosi in un inammissibile controllo generalizzato sull’azione amministrativa.

Il TAR Campania ha evidenziato che l’istanza ostensiva, ampia e generica, in particolare riguarda una ragguardevole mole di documenti, relativi ad un arco temporale che va anche oltre il decennio, inerenti a una massa di posizioni individuali lavorative, a dati contabili, bilanci aziendali pluriennali, nonché resoconti di gestioni finanziarie, il tutto a fronte della sostanziale indeterminatezza degli interessi rappresentati dall’organizzazione sindacale richiedente.

Il TAR Campania ha pertanto rilevato che l’accesso agli atti amministrativi, per costante giurisprudenza, non può tradursi in un onere e appesantimento di attività e ricerca e comunque di elaborazione da parte dell’Amministrazione, che contrasterebbe con l’esigenza di non pregiudicare, attraverso l’esercizio del relativo diritto, il buon andamento dell’ente, riversando sulla stessa l’onere di reperire copiosa documentazione o addirittura di svolgere specifiche elaborazioni ad hoc per corrispondere all’altrui richiesta informativa.

Il Tar ha altresì sottolineato che la disciplina dell’accesso tutela l’interesse alla conoscenza e non l’interesse a effettuare un controllo sull’Amministrazione, generalizzato e aprioristico, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati.

In proposito il TAR Campania ha richiamato anche alcune sentenze di altri TAR (TAR Roma, sez.I, 2 marzo 2020, n, 2794 e TAR Trieste sez. I 22.9.2018, n. 303) secondo cui “Anche se strumentale all’esercizio del diritto di difesa, la domanda ostensiva deve comunque essere finalizzata alla cura di un interesse diretto, concreto, attuale e non meramente emulativo o potenziale, connesso alla disponibilità dell’atto o del documento del quale si richiede l’accesso”.

Il TAR Campania ha quindi concluso evidenziando che l’accesso è uno strumento che non è dato in funzione della tutela di un interesse generico e diffuso alla conoscenza degli atti amministrativi, vale a dire a un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione, ma alla salvaguardia di singole posizioni differenziate e qualificate e correlate a specifiche situazioni rilevanti per legge, che vanno dimostrate da richiedente che intende tutelarle.

Per tale motivo il ricorso dell’organizzazione sindacale è stato respinto.

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