Laddove sussistono i presupposti per l'istituzione nel territorio della regione di una "zona rossa" ai sensi dell'art. 1, co. 16-quater e 16-septies, del D.L. 16.05.2020, n. 33, il Ministro della Salute non può esimersi dall'istituire una "zona rossa", ricomprendendo in detto perimetro l'intero territorio regionale. Non è infatti possibile differenziare l'efficacia territoriale delle misure adottate al fine di tener conto delle peculiarità dei singoli comuni che insistono nel territorio regionale.