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02/04/2021

Retribuzioni di risultato: sentenza della Corte dei Conti

Corte dei Conti –  Sez. Prima Giurisdizionale d’Appello – Sentenza del 25.1.2021, n. 20

Commento a cura di Emilio Ciusani, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Lombardia

L’Ufficio requirente della Corte dei Conti del Molise aveva citato in giudizio i vertici amministrativi e sanitari di una Asl contestando ai predetti di aver provveduto all’erogazione delle retribuzioni di risultato in favore del personale dirigenziale dell’area medica, non sanitaria e PTA, sebbene non fossero mai stati assegnati obiettivi prestazionali specifici e in difetto di una qualunque fase di verifica dei risultati raggiunti, trascurando inoltre le valutazioni espresse dal competente Nucleo sui singoli dirigenti ai quali erano stati attribuiti punteggi diversificati.

La Sezione territoriale della Corte dei Conti ha proceduto pertanto a rideterminare il danno, ponendolo a carico dei responsabili chiamati in giudizio sostanzialmente sulla base dell’impianto accusatorio prospettato dalla Procura della Corte dei Conti.

Gli interessati hanno impugnato la sentenza della Corte dei Conti regionale avanti alla sezione giurisdizionale d’appello, evidenziando, tra i vari motivi d’appello, che la “c.d. attribuzione a pioggia” non configurasse alcuna ipotesi di danno, posto che i fondi sarebbero stato oggetto di redistribuzione per l’anno successivo, allo stesso titolo.

La Corte dei Conti – sez. prima giurisdizionale d’appello – ha evidenziato che, a fronte dell’assetto che disciplina per i dirigenti il trattamento economico correlato al risultato, non può prescindersi per la loro attribuzione da un compiuto processo valutativo, che prende l’avvio dall’assegnazione dei programmi e degli obiettivi specifici e predeterminati da parte della struttura e si conclude con la verifica del grado di realizzazione degli stessi.

Ogni deviazione dal sistema, incentrato sulla produttività e introdotto in coincidenza con la stessa riforma della dirigenza pubblica, vanifica le finalità premianti e di miglioramento della performance, che ne costituiscono la ratio, senza attuare la necessaria corrispondenza tra la retribuzione accessoria e l’effettivo raggiungimento degli standard prefissati cui deve essere parametrata.

Dal quadro normativo e contrattuale emerge con chiarezza che il peculiare trattamento economico presuppone una misurazione dei target raggiunti rispetto a quelli conferiti ed escludono in ogni caso una erogazione indifferenziata o una sanatoria a posteriori nel caso in cui tali procedure siano mancate.

Nella fattispecie è stata tra l’altro rilevata l’assenza della fase propedeutica dell’affidamento degli obiettivi, così facendo venir meno uno dei presupposti essenziali ai fini dell’attribuzione delle risorse, posto che un risultato può dirsi verificabile e misurabile in quanto siano stati prestabiliti quali fossero l’azione o l’attività da compiere e l’esito da conseguire.

D’altro canto la stessa definizione terminologica di tale forma di retribuzione – di risultato – è sufficiente ad avvalorare quanto sopra affermato, essendo imprescindibile che il suo riconoscimento consegua alla verifica della prestazione sulla base di indicatori predeterminati, in rapporto agli obiettivi individuali in sede di pianificazione gestionale (cosiddetto budget).

Ciò stante la Corte dei conti – sez. prima giurisdizionale centrale d’appello – ha respinto il ricorso promosso dagli appellanti e, per l’effetto, ha confermato integralmente la sentenza impugnata.

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