Rassegna di giurisprudenza
29/03/2021

Giurisprudenza: ferie a no-vax; trattenimento in servizio; responsabilità specializzando

Questa settimana: covid:ferie forzate a chi non si vaccina; il trattenimento in servizio è un diritto soggettivo; responsabilità dello specializzando e la negligenza

Tribunale di Belluno – ordinanza 19 marzo 2021 - In ferie forzate dieci sanitari per aver rifiutato il vaccino. Il giudice, intervenuto sul ricorso presentato dai 10 operatori sanitari messi a riposo, ha confermato l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro e quindi la legittimità della scelta di imporre le ferie retribuite al personale sanitario che aveva rifiutato il vaccino anti Covid. Un pronunciamento che tiene conto anche della “insussistenza del periculum in mora” quanto alla sospensione dal lavoro senza retribuzione ed al licenziamento, paventati da parte ricorrente

Ordinanza Tribunale Pesaro 25 marzo 2021- L’articolo 5-bis della legge 8 del 2020pone un diritto soggettivo in capo al dirigente medico e sanitario a permanere in servizio. La nuova disciplina: conferma le finalità sottese alla disciplina derogatoria, costituite dalla volontà di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di personale dirigenziale; conferma che la prosecuzione del rapporto presuppone la domanda del dirigente interessato formulabile entro il 31.12.2022; allarga la platea dei destinatari: non più solo dirigenti medici ma anche dirigenti sanitari; elimina il riferimento alla facoltà dell’amministrazione di autorizzare la prosecuzione del rapporto di lavoro; elimina il riferimento alla necessità di predeterminare con atto aziendale i criteri organizzativi a cui dovevano conformarsi le autorizzazioni al trattenimento in servizio; elimina il riferimento alla necessità di attivare entro 180 giorni dall’adozione del provvedimento di trattenimento in servizio, le procedure di reclutamento del personale necessario a rimpiazzare il dirigente trattenuto in servizio fino al 70° anno. Le innovazioni introdotte sono di sostanza e non riguardano soltanto la platea dei destinatari. Resta soltanto, in primo piano, la facoltà del dirigente di chiedere l’autorizzazione al trattenimento in servizio.

Cassazione Penale – Sentenza n. 10152/2021 - I medici non specializzati non possono operare da soli. Il direttore di struttura complessa non può consentire l’inserimento del medico non specializzato in turni di guardia diurni e la partecipazione autonoma alle operazioni. La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità penale di un medico non specializzato, assunto da un ospedale per lo svolgimento di attività di anestesia, sancita per non aver saputo controllare l’inefficienza di un apparecchio anestesiologico e aver cagionato la morte di un paziente nel corso di un intervento chirurgico al quale aveva partecipato come unico anestesista.

Cassazione Penale – Sez. IV – Sentenza n. 4063/2021. In caso di omicidio o lesioni colpose l'errore medico non genera in automatico responsabilità; è il giudice a dover dimostrare che la specifica attività chiesta al sanitario (diagnostica, terapeutica, di vigilanza e salvaguardia dei parametri vitali) se realizzata avrebbe verosimilmente scongiurato o ritardato l'evento lesivo. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza della IV Sezione penale 4063 del 2021 riferita a un paziente morto di emorragia cerebrale a ottobre 2013.

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