Rassegna di giurisprudenza
23/03/2021

Giurisprudenza: controllo pandemia, comporto, responsabilità, reperibilità​

Questa settimana: legittimo l’accentramento del controllo della pandemia; gravi patologie e periodo di comporto; orario di lavoro e reperibilità; responsabilità: parto in clinica anziché in ospedale

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 37 del 12/03/2021 – Legittimo l’accentramento del controllo della pandemia. Con la pubblicazione delle motivazioni con le quali la Corte Costituzionale ha deciso sulla legittimità costituzionale della legge regionale della valle d’Aosta n. 11 del 2020. Si viene definitivamente a stabilizzare un elemento chiave nella gestione della pandemia Covid: ossia che essa appartiene al Governo e non alle Regioni, in quanto rientrate nella esclusiva competenza statale relativa alla cosiddetta profilassi internazionale prevista ex art. 117 della Costituzione. In primo luogo si sottolinea che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, le Regioni hanno la sola competenza amministrativa che viene loro riconosciuta dalla legge nazionale e non discende dalla Costituzione; in secondo luogo i DPCM adottati durante la pandemia sono atti amministrativi generali che dipendendo da decreti legge che a loro danno la base legislativa, sono compatibili con il quadro costituzionale; infine che le linee nazionali di contrasto alla pandemia possono essere affidate anche a presidi regionali dentro limiti e spazi e criteri che siano tuttavia definiti dal Governo.

CORTE COSTITUZIONALE - sentenza n. 28 del 3 marzo2021 - Gravi patologia e periodo di comporto. È fondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 68, comma 3, del DPR 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 32 della Cost., nella parte in cui, per il caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, non esclude dal computo dei consentiti diciotto mesi di assenza per malattia, i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital e quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Per i dipendenti pubblici, così come per i lavoratori del settore privato, la malattia come causa di sospensione del rapporto di lavoro è regolata dall'art. 2110 c.c., il quale, nell'affermare in via di principio la conservazione del posto di lavoro ed il relativo trattamento economico, rinvia per gli aspetti quantitativi e temporali alla legge o al contratto collettivo di riferimento. I due tipi di rapporto di lavoro presentano caratteristiche strutturali che con l'andare del tempo si sono sempre più differenziate, e ciò risponde alle obiettive differenze di status, legate al carattere privatizzato o meno del rapporto. Il mancato riconoscimento del periodo di comporto manifesta una intrinseca irrazionalità che lo rende costituzionalmente illegittimo per violazione, sotto questo diverso profilo, dell'art. 3 Cost., con assorbimento del residuo parametro (art. 32 Cost.). Esso infatti è la manifestazione di un ritardo storico del legislatore rispetto alla contrattazione collettiva.

Cassazione Civile – Sezione III – Ordinanza 6515/2021 Nessuna responsabilità per il medico che “suggerisce” di partorire in clinica anziché in ospedale. Il medico non risponde dei danni cerebrali riportati dal feto per il solo fatto di aver detto alla madre che anche il ricovero presso una clinica privata fosse una soluzione adeguata e non penalizzante rispetto al ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica.

Corte di Giustizia EU – Cause -344/19 e C-580/19 È orario di lavoro la reperibilità se riduce il tempo libero. Non rilevano vincoli derivanti da fattori naturali o da scelte del dipendente. L’obbligo di reperibilità si qualifica come orario di lavoro solo qualora sussistano vincoli tali da pregiudicare in maniera significativa la capacità di gestire il tempo libero; tale pregiudizio non ricorre se le difficoltà organizzative derivano da fattori naturali o da scelte del lavoratore. Mediante questi principi, la Corte di Giustizia europea, con due distinte sentenze, fornisce un elemento di chiarezza in merito alla qualificazione giuridica dell’istituto della reperibilità.

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