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19/03/2021

Videosorveglianza e controllo lavoratori: sentenza della Corte di Cassazione

Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n.03255 del 27.01.2021

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile regionale Dirigenza sanitaria Anaao Assomed Sicilia

La legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività del lavoratore. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti.

Un datore di lavoro che aveva installato impianti video all’interno dell’azienda utilizzabili per il controllo a distanza dei dipendenti, senza aver richiesto l’accordo delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro era stato quindi dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui agli art. 4, primo e secondo comma, e 38 della legge 300/1970.

Il datore di lavoro aveva presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale, deducendo che gli impianti video installati non erano strumenti di controllo lesivi della libertà e dignità dei lavoratori, bensì sistemi difensivi a tutela del patrimonio aziendale e che tali impianti erano stati adottati a seguito del verificarsi di mancanze di attrezzature.

La Suprema Corte di Cassazione ha premesso che deve escludersi la configurabilità del reato concernente la violazione della disciplina di cui all’art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, quando l’impianto audiovisivo o di controllo a distanza, sebbene installato sul luogo di lavoro in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali legittimate, o di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

Rilevato che il Tribunale aveva affermato la penale responsabilità del datore di lavoro ricorrente osservando che nella sede di lavoro era installato un sistema di videosorveglianza non concordato con i sindacati, ma anche evidenziando, senza alcun esame critico, il fatto che l’impianto era stato posizionato a seguito del rilievo di mancanze di attrezzature, la Suprema Corte ha quindi ritenuto che la decisione del Tribunale non ha chiarito se l’installazione del sistema di videosorveglianza fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, né se l’utilizzo del precisato impianto comportasse un controllo non occasionale sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.

Ciò stante la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 27.01.2021, ha annullato la sentenza del Tribunale, con rinvio per un nuovo giudizio, disponendo che il giudice del rinvio dovrà compiere tutti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare se l’installazione del sistema di videosorveglianza riscontrato fosse strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, e, in caso di risposta affermativa, se l’utilizzo dell’impianto avesse comportato un controllo non occasionale sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendente.

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