La Corte di Cassazione, nel ricostruire il contenuto dell’onere probatorio del danneggiante, ribadisce la teoria del c.d. «doppio ciclo causale» secondo cui detto onere risulterebbe scomposto in due profili: uno di carattere generale, mirante a dimostrare che è stata osservata la corretta profilassi degli strumenti chirurgici e dei locali nei quali si è svolta la prestazione medica; un altro a carattere individuale, finalizzato all’attestazione della idoneità e adeguatezza dell’agire del personale medico e della relativa terapia profilattica, pre e post-intervento, prescritta.