Cassazione Sezione Lavoro
14/01/2021

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 485/2021 Rimborsi ex specializzandi

La previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall'a.a. 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell'ordinamento delle scuole di specializzazione e con l'introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell'ordinamento interno con il d.lgs. n. 368 del 1999 costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all'adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli a.a. anteriori al 2006/2007.

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