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13/12/2020

Ferie maturate e non fruite prima del pensionamento. Il parere della FP

PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 34653 DEL 19 MAGGIO 2020

Commento di Gisella Parrinello, Responsabile Dirigenza Sanitaria Anaao Assomed Sicilia

Di fronte alla costante evoluzione della disciplina del pubblico impiego le pubbliche amministrazioni ed il personale avvertono sempre più la necessità di linee guida chiare e autorevoli. 

Il Dipartimento della Funzione pubblica si è quindi impegnato a fornire costanti informazioni a disposizione degli addetti ai lavori, attraverso un continuo aggiornamento della propria homepage.
In tale ottica è stato pubblicata la risposta inviata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ad una Pubblica amministrazione che aveva richiesto un parere in merito alla possibilità di monetizzare le ferie non godute da un dipendente prima del collocamento a riposo per anzianità, in quanto assente nei due anni precedenti per congedo ex art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 (congedo straordinario per assistenza a disabili).

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 34653 del 19 maggio 2020, ha precisato che, in linea con il consolidato orientamento dell’ARAN sul punto, la monetizzazione delle ferie non fruite prima della conclusione del rapporto di lavoro soggiace al divieto imposto dall’art. 5, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012, come confermato anche nell’ambito delle disposizioni contenute in tutti i comparti di contrattazione, in particolare nelle dichiarazioni congiunte nelle quali è stato specificato che, sulla base delle circolari applicative emanate dalla Ragioneria generale dello stato e dalla Funzione pubblica, all’atto della cessazione dal servizio le ferie non fruite non sono monetizzabili salvo i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente (come il decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità).

Nel caso in esame, trattandosi di un’assenza per congedo biennale che, come è noto, è richiesto dal dipendente ed è frazionabile, a parere del Dipartimento della Funzione pubblica non è possibile procedere al pagamento delle ferie non godute in quanto tale tipologia di assenza non è annoverabile tra le cause di forza maggiore sopra indicate.

Trattandosi di congedo frazionabile si può desumere che il dipendente avrebbe potuto interrompere l’assenza al predetto titolo utilizzando le ferie pregresse in luogo del congedo.

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