Informative
12/11/2020

Aggiornamento su lavoro e congedi in caso di figli in quarantena

leggi l'informativa Anaao Assomed

L’articolo 21-bis del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. Decreto Agosto), convertito in legge dall’Aula della Camera il 12 ottobre scorso (legge n. 126), contiene norme sulla disciplina del lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria per contatti scolastici del figlio convivente, già disciplinato nel decreto scuola, poi confluito nel decreto agosto.
Tale disposizione è stata ulteriormente modificata dall’articolo 22 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Decreto Ristori, in fase di conversione in Senato – Commissioni Bilancio e Finanze – al momento in cui si scrive). 
Il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (cd. Decreto Ristori bis) è intervenuto nuovamente sulla materia in particolare disciplinando la fattispecie limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse).

La disposizione contenuta nell’articolo 21-bis del Decreto Agosto, consente al genitore lavoratore dipendente (escludendo i lavoratori autonomi) di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente (anche affidatario), minore di anni sedici (novità del decreto Ristori), disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri e circoli sportivi sia pubblici che privati. La stessa possibilità di svolgere prestazioni di lavoro agile è consentita se il contatto si è verificato all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Il decreto Ristoro ha esteso tale possibilità al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni sedici.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura del lavoro agile disciplinata, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di anni quattordici, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. Quest’ultima fattispecie è stata introdotta dal decreto Ristori.

Fermo restando il criterio dell’alternatività, in caso di genitori separati, la fruizione dei benefici sopra descritti può essere riconosciuta esclusivamente in favore del genitore convivente con il figlio. Lo stato di convivenza è comprovato dalla residenza anagrafica nella medesima abitazione oppure è presunto sulla del provvedimento giudiziale di affido (cfr. Circolare INPS 2 ottobre 2020, n. 106; Messaggio INPS 15 aprile 2020, n. 1621).

Per i periodi di congedo fruiti, viene riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (novità introdotta dal decreto Ristoro).

Non è possibile richiedere il beneficio del lavoro agile o del congedo indennizzato, se l’altro genitore fruisce negli stessi giorni di una delle suddette misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile, oppure non svolge alcuna attività lavorativa.

Il congedo indennizzato può essere fruito fino al 31 dicembre 2020, sebbene sussista un limite di spesa innalzato dal decreto Ristoro a 93 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvederà al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Le Pubbliche Amministrazioni provvedono alle suddette attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Come chiarito dall’INPS con circolare n. 116 del 2.10.2020, le modalità di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedoCOVID-19 per quarantena scolastica dei figli all’Inps, ma direttamente alla propria Amministrazione pubblica datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Il “Decreto Ristori bis” rispettivamente agli articoli 13 e 14 ha introdotto delle novità limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con ordinanza del Ministro della Salute (zone rosse).

In tali zone, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo è erogata in luogo della retribuzione un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità. Tale beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura 
I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa complessivo di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020, superato il quale l’Inps può procedere al rigetto delle domande presentate.

Sempre in queste zone a seguito della chiusura delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, (liberi professionisti) hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Tale beneficio si applica anche ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata dalla legge 104, e nel caso di genitori affidatari.
Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato mediante il libretto famiglia. Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall'INPS. 
Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2020, superato il quale l’Inps può procedere al rigetto delle domande presentate.

Carlo Palermo 
Segretario Nazionale Anaao Assomed 

Sandra Morano 
Coordinatrice Area Formazione Femminile Anaao Assomed 

Chiara Rivetti 
Segretaria Anaao Assomed Regione Piemonte


 

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