Rassegna di giurisprudenza
02/11/2020

Giurisprudenza:colpa medica, infortunio sul lavoro,danno professionale.

Questa settimana:colpa medica:risarcimento a metà per il figlio nato morto; infortunio sul lavoro ed onere della prova; danno professionale

Cassazione Civile – Sezione III- – sentenza n. 22859. Per la Cassazione il risarcimento per la morte del feto derivante da responsabilità medica può essere dimezzato rispetto ai parametri delle tabelle di Milano perché “l'affetto è solo potenziale". La morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio. Infatti le due situazioni sono tenute ben distinte, almeno sotto il punto di vista della quantificazione del risarcimento cui si ha diritto nel caso in cui la morte sia derivata da responsabilità medica.

Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro- – sentenza n.235/2020. Infortunio sul lavoro: il lavoratore non è tenuto alla indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate. Ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro, senza che occorra, in mancanza di qualsivoglia disposizione in tal senso, anche la indicazione delle norme antinfortunistiche violate o delle misure non adottate, mentre, quando il lavoratore abbia provato quelle circostanze, grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno, per cui, non essendo stata neppure offerta la prova da parte del datore di lavoro di aver adottato tutte le cautele previste dalla legge per prevenire il danno – e dovendo ritenersi che tale responsabilità permanga anche a fronte di un comportamento in parte imprudente del lavoratore, rientrando nell'art. 2087 c.c. anche l'obbligo di prevenire comportamenti negligenti dei lavoratori attraverso la formazione sui rischi, l'imposizione dell'osservanza dei dispositivi di protezione individuali e il controllo dell'osservanza dei doveri di sicurezza – può concludersi per la riconducibilità della responsabilità dell'infortunio alla responsabilità del resistente.

Tribunale di Imperia –sentenza n. 529/2020. Danno alla vita professionale. Nulla è dovuto con riferimento agli ulteriori profili di danno patrimoniale, relativamente al danno alla vita professionale; incombe sul danneggiato l'onere di provare sia la sussistenza di un pregiudizio alla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica, sia che questa ha a sua volta determinato una diminuzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito.

 

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