Per la Cassazione il risarcimento per la morte del feto derivante da responsabilità medica può essere dimezzato rispetto ai parametri delle tabelle di Milano perché l'affetto "è solo potenziale". La morte di un feto non può essere equiparata alla morte di un figlio. Infatti le due situazioni sono tenute ben distinte, almeno sotto il punto di vista della quantificazione del risarcimento cui si ha diritto nel caso in cui la morte sia derivata da responsabilità medica.