Rassegna di giurisprudenza
19/10/2020

Giurisprudenza: responsabilità d'equipe e cartella clinica.

Questa settimana: responsabilità d'equipe e valore probatorio della cartella clinica

Tribunale di Benevento – Sezione II- – sentenza n. 365Ciascun componente dell'équipe medica attua un controllo sull'operato e sugli errori degli altri. L'obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell'équipe medica concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull'operato e sugli errori altrui che siano evidenti e non settoriali, sicché rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica, sia esso in posizione sovra o sotto-ordinata, anche quello di prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica contenente tutti i dati per verificare la necessità di adottare particolari precauzioni imposte dalla specifica condizione del paziente ed eventualmente segnalare, anche senza particolari formalità, il suo motivato dissenso rispetto alle scelte chirurgiche effettuate e alla scelta stessa di procedere all'operazione, potendo solo in tali casi esimersi dalla concorrente responsabilità di membri dell'equipe nell'inadempimento della prestazione sanitaria.

Tribunale di Cassino – Sezione I – sentenza n. 299. Il valore probatorio delle dichiarazioni in cartella clinica proveniente da struttura privata accreditata. Quanto al valore probatorio da attribuirsi alle dichiarazioni contenute nella cartella clinica, va premesso che tale documento, anche quando proviene da una struttura privata accreditata, è considerato atto pubblico e pertanto fa piena prova del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze ivi riportate; tuttavia tale documento non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese, che ben potrebbero essere contrastate con qualunque mezzo di prova. Quanto alla valenza processuale di tali dichiarazioni, esse hanno la valenza di una confessione resa ad un terzo, e come tali sottoposte al libero apprezzamento del giudice, secondo il disposto dell'art. 2735 c.c. Nel caso di specie la veridicità delle dichiarazioni contenute nella scheda di Pronto Soccorso risulta smentita dalle evidenze processuali e dalle deposizioni testimoniali raccolte, e tali da superare le dichiarazioni rese al personale medico e riportate nella scheda del Pronto Soccorso.

Corte di Cassazione – Sezione III- – sentenza n. 20754.Responsabile il medico che non trattiene il paziente con sintomi da infarto. Dall'ordinanza n. 20754/2020 emerge un principio molto importante in materia di responsabilità medica: se il paziente si presenta in ospedale con una sintomatologia che fa sospettare il rischio di infarto, lo stesso non può essere mandato a casa, neppure se non è possibile disporre tempestivamente il dosaggio degli enzimi.

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