Tribunali
20/08/2020

Tribunale di Piacenza - sentenza del 20 agosto 2020 L'impossibilità del diritto al trasferimento va provata dall'Azienda

L'impossibilità è un quid pluris rispetto all'antieconomicità ed implica che quest'ultima si risolva in un grave danno o pregiudizio alla funzionalità dell'ente o dell'impresa, sicché non è sufficiente allegare che la sede di attuale assegnazione sia carente di organico e in quella richiesta, invece, l'organico sia eccedentario, ma occorre allegare e provare che senza la prestazione lavorativa dell'avente diritto al trasferimento la sede di attuale assegnazione più non potrebbe operare.

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