Informative
09/07/2020

Fondi aziendali: illegittime le decurtazioni del trattamento fondamentale. Tribunale di Torino condanna due Asl.

Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Torino sul ricorso di Anaao Assomed e Fvm contro la ASL Torino 3 e di Anaao Assomed contro A.O. Ordine Mauriziano di Torino viene confermato l’orientamento già sancito dalla sentenza di secondo grado della Corte d’appello di Torino su ricorso di Anaao assomed contro la A.O. Città della salute e della scienza di Torino: I TAGLI AL FONDO DI POSIZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 122/10 IN CASO DI RIDUZIONE DEL PERSONALE VANNO EFFETTUATI SOLO SULLA PARTE ACCESSORIA DEL FONDO E NON SULLE VOCI FONDAMENTALI (vanno escluse le decurtazioni sull’indennità di specificità medica e sulla retribuzione di posizione unificata). Dovevano tagliare la parte accessoria e hanno tagliato tutto.

I medici hanno subito dal 2011 un taglio che andava aldilà delle previsioni di legge e in particolare in quelle aziende dove si è ridotto il personale all’aumento del carico di lavoro si è aggiunta anche la beffa della riduzione dello stipendio.

Negli anni dal 2011 le retribuzioni medie dei medici si sono ridotte in valori assoluti anche per il contemporaneo blocco decennale dei rinnovi contrattuali dal 31.12.2009 al 19.12.2019.

La sentenza rende giustizia in particolare ai medici che hanno lavorato in quelle Asl che hanno subito il maggior calo di organico e ristabilisce il principio del rispetto del significato letterale delle disposizioni di Legge senza ulteriori e peggiorative interpretazioni da parte di qualsivoglia Amministrazione. 

 

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