Calabria
28/04/2020

Protocollo sicurezza Sanità. Cosmed Calabria diffida il commissario Cotticelli

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Con la presente, le scriventi OO.SS. (ANAAO-Assomed, AAROI-Emac, FVM, Fedirets, Anmi- Assomed-Sivemp-Fpm, aderenti alla Confederazione COSMED) rappresentano che la riunione, tenutasi in data 23/4/20, non ha dato alcun concreto esito rispetto alle gravissime problematiche derivanti dall’emergenza sanitaria in atto per la sicurezza degli operatori del S.S.N
Si sollecita quindi l’immediata convocazione del Comitato regionale, a cui sia ammessa la partecipazione stabile delle scriventi OO.SS.
Al riguardo, si rappresenta che la finalità di tale Comitato, è garantire una protezione adeguata agli operatori sanitari al fine di consentire il superamento degli ordinari limiti di orario, per espressa previsione dell’art. 13, comma 2, D.L 14/2020 (ora confluito nell’articolo 5-sexies del D.L. 18/2020), deve essere raggiunta mediante confronto con le rappresentanze sindacali e le OO.SS. maggiormente rappresentative.
Tale accordo quadro, nell’addendum dedicato ai lavoratori della Sanità, ha previsto la costituzione di Comitati regionali per la sua attuazione a tale livello territoriale mediante la stipulazione di specifici protocolli.
Ebbene, poiché il confronto è previsto dalla legge con le OO.SS. maggiormente rappresentative, con riferimento al settore del S.S.N., l’individuazione di questi ultimi soggetti deve avvenire secondo i criteri di legge di misurazione della rappresentatività.
Più nello specifico, nel settore pubblico e quindi con riferimento ai lavoratori del S.S.N., la rappresentatività sindacale è misurata in base ai criteri dettati dall'art. 43 D.Lgs. 165/2001: “L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale”.
Dunque, a differenza del settore privato, nel pubblico impiego la rappresentatività non è basata su criteri arbitrari, bensì su dati oggettivi e matematici.
Ne consegue che in seno al suddetto Comitato regionale devono essere convocate le OO.SS. maggiormente rappresentative nel settore del S.S.N., tra le quali rientrano le scriventi, secondo le rilevazioni dell’Aran.
Del resto, sempre l’art. 13, comma 2, D.L. 14/2020 (ora confluito nell’articolo 5-sexies del D.L. 18/2020) prevede che alla definizione dell’accordo quadro e, quindi, anche dei relativi protocolli attuativi debbano partecipare le rappresentanze sindacali, che, nel pubblico impiego, possono essere costituite legittimamente esclusivamente dalle OO.SS. rappresentative in base dei criteri oggettivi di cui all’art. 43 D.Lgs. 165/2001.
Tutto ciò premesso, si sollecitano le S.V. ad attuare tutti i conseguenti atti, con l’espresso avvertimento che, in mancanza, le scriventi OO.SS. saranno costrette ad impugnare in tutte le competenti sedi gli atti di un Comitato regionale privo di reale legittimazione ai sensi di legge, per effetto della sua errata composizione.
f.to
Il Coordinatore Cosmed Regione Calabria
Dott. Filippo Maria Larussa

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