La documentazione scritta non rappresenta l’unico mezzo per dar prova della comunicazione al paziente di un’informazione completa circa le proprie condizioni di salute, le possibili alternative ai trattamenti proposti ed infine circa le conseguenze di un eventuale suo rifiuto delle cure, ben potendo procedersi a informare il paziente con indicazioni a voce purché corrispondenti ai requisiti sopra menzionati.