Rassegna di giurisprudenza
14/02/2020

Sentenze: le novità 10-14 febbraio 2020. Anzianità di servizio, 118, omicidio colposo e danno alla salute

Questa settimana: - Anzianità di servizio - Servizi di emergenza 118 - omicidio colposo e nesso di causalità - duplicazione risarcitoria

Tribunale di Catania – sezione Lavoro – Sentenza n. 5587/2019. Richiamando una sentenza della Cassazione, i giudici di Catania hanno stabilito che un “gap” di 25 giorni tra un contratto e l’altro, non influisce sull’esperienza maturata dal dirigente medico, al quale deve essere riconosciuta l’indennità dovuta. pertanto ai fini del computo dell’anzianità di servizio, una breve interruzione contrattuale non interrompe il calcolo per le indennità maturate.

Tar Sicilia – sezione I – Sentenza n. 73/2020. Servizi di emergenza 118: la Regione non può unilateralmente modificare le regole relative all’accesso e alla frequenza del corso, nonché al valore del titolo conseguito. Una disciplina normativa così minuziosa e articolata (d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999) la quale costituisce attuazione di precise direttive europee, che sono finalizzate a garantire il rispetto di standards uniformi in materia del conseguimento di un titolo utilizzabile in tutti i paesi europei, in considerazione della libera circolazione dei servizi, non può essere derogata con un provvedimento amministrativo. In altri termini con un decreto assessoriale non si possono introdurre deroghe al principio dell’accesso al corso di formazione in medicina generale mediante concorso, nonché all’obbligo di esclusività dei corsisti, in quanto contenuti, giova ribadirlo, in norme primarie statali.

Cassazione Penale – Sentenza 24/01/2020 - Senza nesso di casualità non può esserci condanna per omicidio colposo. Per la Corte di Cassazione non sussiste l'omicidio colposo anche se, ipotizzate come realizzate le condotte omissive dei sanitari, non è dimostrato che con altri comportamenti si sarebbe evitato “al di là di ogni ragionevole dubbio” il decesso del paziente.

Corte d’Appello Roma – III Sezione Civile - Sentenza 97/2020 Danno alla salute e duplicazione risarcitoria. In presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione).

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