Rassegna di giurisprudenza
31/01/2020

Sentenze: le novità dal 37 al 31 gennaio: responsabilità controllo sul sangue, lesione da atto terapeutico, incompatibilità

Questa settimana: - Responsabilità controllo sul sangue - Incompatibilità tra rapporto dipendente e quote società - Responsabilità: lesione da atto terapeutico

Cassazione Civile – Sezione III – Sentenza n. 25764/2019
Non spetta al primario di chirurgia, né al chirurgo operatore effettuare direttamente il controllo sul sangue, né la regolare tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, in quanto si tratta di controlli di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le sacche di sangue e plasma regolarmente etichettate, il che presuppone la tracciabilità del donatore come risultante dai registri alla cui tenuta è obbligato il centro trasfusionale, ed il superamento dei test obbligatori.Occorre tenere distinte, quindi, le annotazioni che devono comparire sulla cartella clinica, di competenza dell'equipe chirurgica, e le annotazioni che devono comparire sulle sacche di sangue, di competenza del servizio ematologico dell'ospedale. La mancata annotazione sulla cartella del superamento degli esami sierologici non può essere elemento idoneo a ritenere il chirurgo somministrante responsabile per il contagio, in quanto questo controllo ricade sul centro trasfusionale interno.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro– Sentenza n. 31277/2019
L'incompatibilità del personale medico dipendente del servizio sanitario nazionale con la titolarità o compartecipazione delle quote di società, prevista dall'art. 4, comma 7, della l. n. 412 del 1992, che può sorgere anche in relazione a strutture con cui il servizio sanitario non ha rapporti economici, può essere esclusa nei casi in cui, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, da svolgersi anche e principalmente con riferimento all'oggetto sociale dell'impresa, non sussista alcuna situazione di conflitto di interesse; spetta, tuttavia, al dipendente dimostrare che al dato formale non corrisponda una realtà fattuale integrativa del divieto legislativamente previsto ed espressiva di un contrasto con l'Azienda sanitaria.

Tribunale di Lecco – Sezione I – Sentenza 12 dicembre 2019
Il paziente, che chieda il risarcimento del danno da lesione della salute in conseguenza di un atto terapeutico compiuto senza la preventiva informazione circa i possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare, sulla base anche di elementi soltanto presuntivi (Cass. 5.07.2017 n. 16503), che avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato (ossia che, tra il permanere della situazione patologica e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione) ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze e sofferenze.Nel concreto, l'esistenza di un simile danno alla salute è da respingere per il semplice fatto che la paziente si è limitata ad allegare che, se le avessero spiegato i possibili rischi di parestesia, avrebbe rifiutato la devitalizzazione: non ha però meglio argomentato sul punto e non ha indicato elementi presuntivi da valorizzare in tale direzione.

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