Richiamando implicitamente la tradizionale distinzione tra obbligazioni "di mezzi" e "di risultato", la Cassazione premette che l'inadempimento del Medico non possiede intrinseca ed imprescindibile attitudine causale alla produzione dell'evento lesivo, poiché l'aggravamento della situazione clinica del paziente ovvero l'insorgenza di nuove patologie potrebbero avere una eziologia diversa dalla colpa professionale. Pertanto, in materia di responsabilità medica resta la necessità di accertare la sussistenza del nesso di causalità (materiale) tra la condotta sanitaria e l'evento di danno.