Rassegna di giurisprudenza
29/11/2019

Sentenze: le novità dal 25 al 30 novembre 2019: errore a catena, fine vita, trattamento normo economico pubblico impiego

Questa settimana: - Pubblico impiego, trattamento normo-economico – rapporti Stato Regioni; - Fine vita; - Responsabilità: errori a catena

Corte Costituzionale – Sentenza n. 232/2019 - Il caso “Forestas” in Sardegna. Conflittualità dei rapporti tra Stato e Regioni in materia di Trattamento normo-economico dei pubblici dipendenti.Con sentenza depositata il 13 novembre la Corte Costituzionale ha rigettato il ricorso sollevato dal Governo sulla legge con cui la Regione Sardegna ha disposto l'aumento delle risorse destinate al trattamento economico del personale di FoReSTAS per omogeneizzarlo con quelli della Regione e degli altri enti regionali. La sentenza riguarda una legge regionale della Sardegna, ma i principi che si ricavano possono essere applicabili al Servizio Sanitario Nazionale.

Corte Costituzionale – Sentenza n. 242/2019 – Fine vita: la Consulta assolve l’aiuto al suicidio. «È stata ... individuata una circoscritta area in cui l’incriminazione non è conforme a Costituzione. Si tratta dei casi nei quali l’aiuto riguarda una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale (quali, ad esempio, l’idratazione e l’alimentazione artificiale) e affetta da una patologia irreversibile, fonte di intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche, ma che resta pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Nel 2018 la Consulta aveva sospeso il giudizio lasciando un anno di tempo al Parlamento per promulgare una legge, di fatto evidenziando un vulnus normativo. «L’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti -affermava allora la Corte nella sua ordinanza - Per consentire in primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’articolo 580 codice penale all’udienza del 24 settembre 2019». Il Parlamentò non ha emanato alcuna legge, pertanto a settembre scorso  la Consulta aveva emesso un verdetto ribadito nelle motivazioni della sentenza 242: «Non è punibile ai sensi dell'art. 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli».

Cassazione Penale – IV Sezione – Sentenza n. 42000/2019  Il processo terapeutico parte da un'attività di anamnesi che comprende anche la conoscenza della storia clinica del paziente e, quindi, le precedenti terapie e ricoveri a cui è stato sottoposto.  È dovere del medico condurre la sua analisi tenendo altresì conto della specificità del paziente che ha in cura e che, pertanto, anche in assenza di protocolli, non previsti nel caso di specie, quando la specificità del paziente lo richieda, il medico deve adottare precauzioni, facendo precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti. In particolare, nella sostituzione di un farmaco, deve valutare il quadro complessivo generale, le possibili interazioni tra le sostanze che vengono somministrate, verificandone le possibili e reciproche influenze, tenendo conto in particolare delle segnalazioni indicate nel foglietto illustrativo che attestano la prevedibilità di un evento, nella fattispecie poi verificatesi.

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