La valutazione degli obblighi di protezione gravanti sulla struttura sanitaria non può prescindere dalla considerazione della patologia prospettata dal paziente e del tipo di azienda ospedaliera cui ci si rivolge: il sindacato giudiziale sulla natura colposa della condotta non può essere condotto in astratto, ma dev'essere necessariamente rapportato al caso di specie, pena la configurazione di un regime di responsabilità oggettiva, inconciliabile con il nostro ordinamento.