Rassegna di giurisprudenza
15/11/2019

Sentenze - le novità dall’11 al 15 novembre: accesso agli atti, responsabilità d'equipe

Questa settimana: - Accesso agli atti: L’Anaao vince in Veneto - Responsabilità d’equipe

Tar Veneto – sentenza 11 novembre 2019. Con sentenza pubblicata l’11 novembre scorso, il Tar Veneto, accogliendo il ricorso proposto dall’Anaao regione Veneto ha dichiarato l'obbligo di una Ulss di consentire alla parte ricorrente di prendere visione ed estrarre copia della documentazione relativa all’istanza di accesso ai documenti amministrativi. In particolare si trattava di copia della documentazione (in primis le delibere del direttore generale) inerente alla costruzione dei fondi contrattuali di posizione, particolari condizioni di lavoro (disagio) e risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario (Medici, Veterinari e Dirigenza Sanitaria) di ciascuno degli anni compresi fra il 2010 e il 2018. Il Tar accoglie il ricorso sussistendo l’interesse concreto dell’Associazione, in funzione della esigenza di acquisire la documentazione inerente la costruzione dei fondi contrattuali di posizione, le particolari condizioni di lavoro ed il risultato della Dirigenza del Ruolo Sanitario ai fini della verifica della corretta applicazione della decurtazione stabilita dall’art. 9, comma 2-bis, della legge 122 del 2010, ed in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa del CCNL vigente in materia di informazione da parte dell’amministrazione di riferimento.Del resto sostiene il giudice amministrativo “L’accesso deve essere considerato non solo ed esclusivamente come un istituto capace di permettere la conoscenza dei documenti amministrativi in via strumentale alla partecipazione procedimentale o alla difesa in giudizio, ma anche come idoneo ad ottenere la conoscenza di atti del procedimento amministrativo ogniqualvolta venga allegata la sussistenza di un interesse alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, la cui nozione è più ampia ed estesa rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, potendo avere ad oggetto atti idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei confronti dell'istante indipendentemente dalla sussistenza o meno di una loro lesività”.

Cassazione Civile – III Sezione – Sentenza n. 26307/2019 Confermata assoluzione chirurghi che non avevano rilevato precedente errore diagnostico del radiologo: “La responsabilità d’équipe non vale in assoluto”. Secondo la Corte di cassazione rientra tra gli obblighi di ogni singolo componente di una équipe chirurgica prendere visione, prima dell'operazione, della cartella clinica per verificare la necessità di adottare precauzioni in base alle condizioni del paziente ed eventualmente segnalare eventuali errori diagnostici di altri specialisti, ma in caso di diverse specialità e necessità di competenze che non ha un medico in generale, dove cioè serve uno specialista con comprovata esperienza in un determinato settore, il discorso non è più valido.

 

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