Non è previsto l'obbligo degli aspiranti di indicare nella domanda di disponibilità, tanto meno a pena di decadenza, la rispettiva anzianità di servizio; l'USL del tutto legittimamente – proprio al fine di dare applicazione alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 19 ACN – s'è attivata, sia presso l'ASL ove la dott.ssa prestava servizio sia rivolgendosi direttamente all'interessata, per appurare l'anzianità di ser-vizio della stessa.