Le norme di cui all'art. 32, comma 3-ter e quater, D.L. n. 1/2012 (conv. in L. n. 27/2012), che escludono il risarcimento per danno biologico permanente se le lesioni di lieve entità non sono suscettibili di accertamento clinico-strumentale obiettivo, non violano precetti costituzionali. Le norme citate non pongono infatti limiti ai mezzi di prova né alla risarcibilità del danno.