Al di fuori dei vincoli relativi ai livelli essenziali di assistenza e da oggettivi criteri di economicità e di appropriatezza, le scelte organizzative in materia di servizio pubblico sanitario rientrano nella sfera di massima discrezionalità politico amministrativa, demandata dal d.lgs. 502/1992 all'amministrazione regionale: compete a quest'ultima il compito di fissare le condizioni e i limiti e la cornice delle linee organizzative e delle modalità procedurali entro la quale si attua il concreto esercizio del diritto alla salute.