Rassegna di giurisprudenza
10/10/2019

Sentenze. Le novità settimana 7-11 ottobre: fondi pensione, attività lavorativa senza abilitazione, responsabilità solidale del medico, onere probatorio.

Questa settimana: - Fondi pensione. Anche agli statali gli sconti fiscali del settore privato; - Attività lavorativa senza abilitazione; - Responsabilità solidale e unitaria del medico; - Responsabilità della clinica: onere probatorio

Corte Costituzionale – Sentenza n. 218/2019 Fondi pensione: anche agli statali gli sconti fiscali del settore privato. In caso di riscatto della posizione da un fondo di previdenza complementare effettuato tra il 2007 e il 2017, ai lavoratori del comparto pubblico si deve applicare lo stesso trattamento fiscale del settore privato. Questa la decisione presa dalla corte costituzionale con sentenza n. 218.

Tribunale di Milano – Sentenza n. 1737/2019 Attività lavorativa senza abilitazione Qualora, per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia richiesta dalla legge un'abilitazione o un titolo di studio abilitante, la prestazione lavorativa, svolta in carenza di detti presupposti, è illecita, perché in violazione di norme imperative attinenti all'ordine pubblico e poste a tutela di diritti fondamentali della persona e non è in alcun modo utile ai fini del riconoscimento della qualifica superiore né ai fini del conseguimento della maggiore retribuzione corrispondente al detto inquadramento.

Tribunale di Roma – Sentenza n. 16860/2019 Responsabilità solidale e unitaria del medico e della casa di cura. La casa di cura privata o l’ospedale in cui il paziente è stato ricoverato risponde dei danni in solido col medico, quand’anche ciascuno di essi abbia stipulato col paziente un contratto distinto ed autonomo, poiché la prestazione della casa di cura e quella del medico sono collegate così strettamente da configurare una obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile ad attuazione congiunta, con la conseguenza che l’inadempimento di uno soltanto dei coobbligati obbliga anche l’altro al risarcimento.

Cassazione – L’ordinanza n. 24167/2019 Se la clinica vuole dare la responsabilità dell'errore al solo chirurgo, deve dimostrarlo. Secondo la Cassazione è la struttura sanitaria che chiede sia assegnata la responsabilità dell'errore al solo chirurgo a dover dimostrare l'esclusiva colpa del medico e in caso contrario paga anch'essa il risarcimento.

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