Rassegna di giurisprudenza
04/10/2019

Sentenze. Le novità settimana 1-4 ottobre: responsabilià, autorizzazioni sanitarie, erogazione prestazioni e riconoscimento economico.

Questa settimana: - responsabilità medica: onere della prova; - rilascio autorizzazioni sanitarie -Erogazione prestazioni e riconoscimento economico -Responsabilità sanitari: il tempo necessario per risarcimento

Cassazione Civile – Ordinanza n. 21939/2019 Responsabilità medica. La Cassazione torna sul “più probabile che non”. Se le circostanze oggetto di prova rientrano nella piena conoscibilità e accessibilità di tutte le parti in giudizio, non è possibile invocare utilmente il principio di vicinanza della prova o di riferibilità al fine di ribaltare sull'avversario l'onere probatorio.Lo ha ricordato la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21939/2019 che ha ad oggetto un'ipotesi di responsabilità medica e nella quale, pertanto, i giudici hanno avuto modo di fornire anche dei fondamentali chiarimenti in materia di onere della prova gravante sul paziente in ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria.

Consiglio di Stato – Sezione III - Sentenza n. 5605/2019 – Il possesso dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie non può essere autocertificato. La valutazione dei requisiti necessari all’autorizzazione all’erogazione di servizi sanitari è incentrata su una osservazione rigorosa. Non può essere quindi sufficiente una dichiarazione autocertificata.

Corte d’Appello Aquila – Sentenza n. 1391/2019 Nell’ambito del SSN, il passaggio dal regime di convenzionamento esterno al nuovo regime dell’accreditamento non ha modificato la natura del rapporto PA e settore privato.Ne consegue che non può esser posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali, restando irrilevante, ai fini del compenso, la mera prosecuzione dell'attività, ancorché sorretta da provvedimenti amministrativi della Regione.

Cassazione Civile – Ordinanza n. 24514/2019 La Cassazione ha respinto la richiesta di risarcimento di un paziente al quale era stato rinviato di due giorni l’inizio di una chemioterapia per l’assenza di un “infermiere uomo”. Secondo i giudici non c’è un danno risarcibile ed è quindi inutile discorrere sull’esistenza o inesistenza di una condotta colposa del personale sanitari

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