Rassegna di giurisprudenza
27/09/2019

Sentenze. Le novità settimana 23-27 settembre: trattenuta del 2,5%, responsabilità medica, rapporto giudizio penale e civile, diritto all'autodeterminazione, abilitazione all'esercizio professionale

Questa settimana: - trattenuta del 2,5%; - responsabilità medica: nesso causale; - giudizio penale e civile; - diritto all’autodeterminazione; - abilitazione all’esercizio professione

Cassazione - Sentenza 23115/2019 - la Cassazione ha ritenuto di confermare la legittimità della trattenuta del 2,5% anche per coloro che siano ricadenti nel sistema del trattamento di fine rapporto rispetto al precedente trattamento di fine servizio.

Cassazione Penale – Sentenza n. 37767/2019 Nessuna condanna se non c’è la “ragionevole”, umana certezza. Secondo i giudici va seguita la regola di giudizio della ragionevole, umana, certezza e questo principio vale anche se ci si trova nell'ambito della causalità omissiva (il nesso causale che collega una condotta omissiva, di non facere, con la verificazione di un evento naturalistico). La sentenza spiega anche le modalità con le quali compiere l’accertamento.

Cassazione Civile – III Sezione - Sentenza n. 22520/2019 Il giudizio penale è indipendente da quello civile. Il medico è assolto per omicidio colposo, ma comunque condannato al risarcimento. La Corte di cassazione ha confermato la condanna di un medico al risarcimento della famiglia di un paziente deceduto, anche se il sanitario era stato prosciolto dall’accusa di omicidio colposo per assenza di prove sul nesso causale tra morte e condotta omissiva. Ma per la cassazione il giudizio in sede civile che consegue alla revoca della sentenza penale è sostanzialmente e funzionalmente autonomo da quello penale.

Tribunale di Milano – Sezione I - Sentenza n. 13/06/2019 Diritto all’autodeterminazione, requisiti per l’accoglimento della domanda relativa alla sua lesione. È necessario che chi invoca la lesione del diritto all’autodeterminazione, alleghi in modo specifico che, a causa dell’omessa o incompleta informazione, ha perso la possibilità di autodeterminarsi.

Tar Lazio – Sezione III - Sentenza n. 10532/2019 L’abilitazione all’esercizio della professione va conseguita non oltre la data di inizio della scuola di specializzazione. E’ corretto ritenere che ai giovani medici, interessati ai corsi di specializzazione, debbano assicurarsi tempi di attesa ragionevoli e il più possibile brevi, ma senza che siano ammissibili, a questo scopo, eccezioni ai principi di imparzialità certezza delle situazioni giuridiche.

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