Un dipendente pubblico era stato licenziato con preavviso per giustificato motivo soggettivo dalla sua amministrazione a seguito della contestazione di mancata giustificazione dell’assenza dal lavoro nel periodo temporale 18 settembre – 18 ottobre 2014 e per la produzione di documentazione non veritiera. Sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, del 10.04.2019, N. 15515