Cassazione Penale – Sezione I - Sentenza n. 29488/2019 – Anche al detenuto sottoposto al regime differenziato di cui all'art. 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, deve poter essere applicato l'istituto della detenzione domiciliare umanitaria o in deroga. La Cassazione, in particolare, richiama a sostegno della sua decisione, la recente sentenza della Corte Costituzionale 99/2019 che ha stabilito la possibilità di curarsi al di fuori del carcere per i detenuti con grave infermità psichica sopravvenuta, anche se la pena supera i 4 anni. Il Giudice dovrà valutare caso per caso le modalità più adeguate della detenzione, che non è da individuarsi necessariamente nell'abitazione, ma anche, ad esempio, in un luogo pubblico di assistenza o accoglienza. Dovrà comunque prendere in considerazione sia la tutela della salute sia le esigenze di sicurezza collettiva.
Cassazione Civile – Sezione III- Sentenza n. 23328/2019 – La Cassazione torna sul consenso informato. La firma sul modulo prestampato non è sufficiente. Il paziente deve essere informato nel dettaglio dei rischi dell’intervento e non attraverso format generici sui rischi dell’operazione. E non è il malato a dover provare che non si sarebbe sottoposto all’intervento riparatorio se adeguatamente informato.
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