Per attività in regime privatistico il rilancio dell'autorizzazione prescinde da accreditamento e fabbisogno
Bisogna distinguere le attività in regime privatistico e quelle in regime di accreditamento. In relazione alle prime, rilevano gli artt. 32 della Costituzione - che eleva la tutela della salute a diritto fondamentale dell'individuo - e 41, teso a garantire la libertà di iniziativa di impresa, che impongono il rilascio dell'autorizzazione prescindendo dall'accreditamento e dal fabbisogno complessivo, perché altrimenti si realizzerebbe uno strumento ablatorio delle prerogative dei soggetti che intendano offrire, in regime privatistico, mezzi e strumenti di diagnosi, di cura e di assistenza sul territorio.