Rassegna di giurisprudenza
15/03/2019

Sentenze: le novità 11-15 marzo 2019

Questa settimana: - Terapie salvavita e permesso di soggiorno; - Responsabilità e linee guida; - Responsabilità struttura sanitaria; - Specializzandi: no a risarcimento

Tar Lombardia – I Sezione - Ordinanza n. 99/2019
Il confine tra il rilascio del permesso di soggiorno e le terapie salva vita. Un permesso di soggiorno per cure mediche può essere rilasciato allo straniero che si trovi in Italia privo di un permesso di soggiorno a diverso titolo, in caso di sopraggiunta patologia medica, ma soltanto per la durata strettamente connessa alla terapia "salvavita" da seguire, in relazione all'impossibilità di fare rientro nel proprio Paese a causa della patologia stessa (o comunque di impedimenti a lui non imputabili).

Tribunale di Tivoli - sentenza del 14 febbraio 2019.
Il rispetto delle linee guida va sempre rapportato alle circostanze concrete. Nell'ambito della colpa medica, un ruolo peculiare è assunto dalle linee guida dettate dalla comunità scientifica. Esse costituiscono un nucleo di regole di azione per il medico da cui il Giudice può trarre le regole cautelari rilevanti per il giudizio di colpa, quantomeno nei casi in cui occorra apprezzare l'imperizia del personale medico.

Tribunale di Nola - Sezione I - sentenza del 18 gennaio 2019.
La sussistenza della responsabilità della struttura sanitaria in caso di complicanza. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, "la complicanza, quale evento avverso correlato all'atto medico e statisticamente noto, per esentare il sanitario da responsabilità, deve essere o imprevedibile o inevitabile, perché, altrimenti, ove cioè sia prevedibile ed evitabile, non ha rilievo giuridico, pur se, in linguaggio medico, resta comunque definibile quale complicanza.

Tribunale di Roma - Sezione II civile - sentenza n. 3027 del 11/02/2019.
Specializzandi, nessuna differenza economica per gli iscritti ai corsi dopo il 1998 e prima del 2006/2007. Il legislatore, nel disporre il differimento dell'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. da 37 a 42 del d.lgs. 368/1999 e la sostanziale conferma del contenuto del d.lgs. 257/1991, ha esercitato legittimamente la sua potestà legislativa, non essendo vincolato dalle norme comunitarie a disciplinare il rapporto dei medici specializzandi secondo un particolare schema giuridico; il riconoscimento, da parte del d.lgs. 368/1999 in favore dei medici specializzandi, di un maggior importo a titolo di adeguata remunerazione costituisce il risultato di una scelta discrezionale riservata al legislatore nazionale e non vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.

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