In tema di risarcibilità del danno biologico per lesioni di lieve entità, la ratio dell'art. 139 c. assicur. e delle finalità perseguite dal legislatore, deve essere intesa nel senso che la legge esiga che il danno alla salute di modesta entità sia accertato e valutato dal medico-legale e dal giudice secondo criteri di assoluta e rigorosa scientificità, senza che sia possibile fondare l'affermazione dell'esistenza del danno in esame sulle sole dichiarazioni della vittima. Pertanto, deve ritenersi risarcibile anche il danno i cui postumi non siano "visibili".