Rassegna di giurisprudenza
08/02/2019

Sentenze: le novità 4-8 febbraio 2019

Questa settimana: - Responsabilità: morte neonato; - Colpa medica e nesso eziologico; - Specializzazioni : Borse 83-91

 

Corte di Appello di Ancona – Sentenza n. 101 del 24 gennaio 2019. Si alla responsabilità medica per la morte del neonato a poche ore dalla nascita, ma no ad un risarcimento da perdita della vita. La Corte d'Appello di Ancona (sentenza 101/2019), confermando la decisione del Tribunale, afferma la responsabilità dei medici nel post operatorio ma anche che ai genitori che abbiano perso il figlio a distanza di poche ore dal parto non può essere risarcito iure hereditatis il danno da perdita della vita.

Tribunale di Rieti – Sezione Civile - Sentenza 9 novembre 2018. Solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa. E’ quanto stabilito dal Tribunale di Rieti.È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 1058 del 17 gennaio 2019. Borse 1983-91: rischio restituzione somme per chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, medicina dello sport, medicina legale e delle assicurazioni. Né la chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, né la medicina dello sport, né la medicina legale e delle assicurazioni, né la c.d. "superspecializzazione" in pediatria compaiono formalmente nell'elenco di cui agli artt. 5 e 7 della c.d. Direttiva "Riconoscimento", ovvero la Direttiva 362/75/CEE, né negli artt. 4 e 5 della Direttiva 75/363/CEE. L'art. 5, comma 3, della Direttiva 75/362/CEE, infatti, elenca le specializzazioni comuni a più di due Stati membri. Il successivo art. 7, comma 2, della medesima Direttiva stabilisce l'equipollenza in almeno due Stati membri tra le ulteriori specializzazioni.

Cassazione Civile – Sezione III – ordinanza n. 1064 del 17 gennaio 2019. Iscrizione ai corsi di specializzazione prima del gennaio1982 e possibilità di indennizzo. Per coloro che hanno frequentato il corso di specializzazione a cavallo del termine di recepimento della normativa comunitaria, del 31 dicembre 1982, il diritto indennitario spetterà dal 1° gennaio 1983 solo se il corso medesimo risulti iniziato nel 1982 e dunque non ancor prima della emanazione della data di entrata in vigore della direttiva 82 del 1976.

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