Corte Costituzionale
21/12/2018

Corte Costituzionale - sentenza n. 238/2018 Unicità del rapporto di lavoro del personale medico

La particolare natura delle istituzioni sanitarie private convenzionate impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con il SSN non possa operare anche presso una struttura privata convenzionata. Per lo stesso motivo anche l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia è consentito dal legislatore purché ciò avvenga oltre l’orario di lavoro, all’interno o al di fuori della struttura sanitaria, ma con l’espressa esclusione delle strutture private convenzionate.

Allegati
Altri articoli

Segreteria Nazionale sede di Roma
Via San Martino della Battaglia, 31 - 00185 ROMA
Telefono 064245741 - Fax 0648903523
segreteria.nazionale@anaao.it - segreteria.nazionale@anaao.postecert.it