Rassegna di giurisprudenza
30/11/2018

Sentenze: le novità 26-30 novembre 2018

Questa settimana: - Iperprescrizione e danno erariale; - Specializzandi: autonomia dei rapporti processuali - Responsabilità: asl condannabile per malasanità; -Tfr e 2,5%

Corte dei Conti - Sez. Giur. Puglia - sentenza n. 706/2018.Iperprescrizione del medico e danno erariale.La Corte dei Conti della Puglia ha delineato il quadro d’insieme della responsabilità erariale da prescrizione farmaceutica incongrua. Il medico paga se prescrive farmaci fuori nota, con modalità off-label e senza dovuti approfondimenti diagnostici. Questa è l’opinione espressa nella sentenza n. 706 del 18/10/2018 che ha condannato il medico di famiglia a rifondere allo Stato la somma di euro 23.827,16 euro in relazione alla prescrizione in nota 42 del principio attivo “disodio clodronato”.

Corte di Cassazione – Sezioni Unite - Sentenza n. 30649/2018. Specializzandi: la Presidenza del Consiglio non risarcisce se non è citata in giudizio.La richiesta del pagamento secondo le direttive europee da parte dei medici specializzandi deve essere rivolta alla Presidenza del consiglio e non al Miur. Se per sbaglio questo avviene, l'errore dell'organo legittimato passivo può essere risolto seguendo precise regole processuali che non possono essere ignorate dal giudice. Questo quindi non può condannare al risarcimento del danno la Presidenza del Consiglio senza che abbia partecipato al giudizio.

Corte di Cassazione – III Sezione Civile - Sentenza n. 30601/2018. Asl condannabile per malasanità anche se chiama in causa il medico. La Corte d’appello prima e la Cassazione poi (sentenza 30601/2018) hanno respinto il ricorso di un'azienda sanitaria che dopo essere stata condannata ha chiamato in giudizio per l’intervento non riuscito il medico che l’aveva eseguito. L’estensione automatica del giudizio nei confronti del medico sarebbe scattata se l'Asl non l'avesse chiamato” a garanzia”, ma indicandolo come unico vero responsabile del danno.

Corte Costituzionale - sentenza n. 213/2018. La riduzione del 2,5% dello stipendio dei dipendenti pubblici in regime di Tfr è legittima. Le norme che fissano come base imponibile fiscale e previdenziale del TFR dei dipendenti pubblici la retribuzione netta e non quella lorda sono pienamente legittime. In quanto assicurano la parità di trattamento economico con i dipendenti pubblici in regime di TFS. La sentenza della Corte di Costituzionale n. 213/2018 ha respinto con queste motivazioni la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 19, legge n. 448/1998 che disciplina il passaggio dei lavoratori alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni dal trattamento di fine servizio (TFS) al trattamento di fine rapporto (TFR) sollevata dal Tribunale ordinario di Perugia.

 

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