Rassegna di giurisprudenza
19/10/2018

Sentenze: le novità 15-19 ottobre 2018

Questa settimana: - Commissioni concorsuali; - Orario lavoro: temporanea inattività lavoratore; - Albo medici: morosità pagamenti; - Violazione diritto di autodeterminazione; - Acn. Conferimento incarico specialista ambulatoriale.

CONSIGLIO DI STATO - Sezione VI - sentenza n. 4675 del 30 luglio 2018 . La Commissione concorsuale deve essere composta nella sua maggioranza da professori appartenenti allo specifico settore disciplinare oggetto di concorso. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente "esperto" (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell'espressione delle valutazioni.

Cassazione Civile – Sezione Lavoro - ordinanza n. 24828/2018. Orario di lavoro, la temporanea inattività del lavoratore non è riposo. Con l’ordinanza n. 24828 del 9.10.2018, la Cassazione afferma che la prestazione resa nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato deve essere remunerata in misura corrispondente al tempo complessivo di messa a disposizione delle energie lavorative occorrenti al fine di svolgere le mansioni affidate. Rientra, pertanto, nell’orario di lavoro e deve, dunque, essere adeguatamente remunerato, il tempo necessario al dipendente per recarsi con l’auto aziendale nei vari cantieri dell’azienda.Conseguentemente, nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal dipendente, cassando con rinvio la sentenza impugnata.

Corte d’Appello Firenze – sentenza n. 329/2018. Cancellazione dall’albo dei medici per morosità nel pagamento dei contributi obbligatori: la nuova iscrizione decorre ex nunc. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto. Ne deriva che, ferma l'inesistenza di un diritto di azione per il pagamento del compenso in capo chi abbia esercitato un'attività professionale condizionata all'iscrizione in appositi albi senza averne titolo, nel caso in cui il requisito dell'iscrizione venga meno in corso di rapporto, il professionista avrà diritto al compenso e al recupero delle spese sostenute fino alla perdita del titolo, ma non oltre. In caso diverso, infatti, e quindi ove il lavoratore non più iscritto all'albo possa pretendere di essere compensato per l'attività svolta dopo la perdita del requisito necessario dell'iscrizione nell'albo professionale, risulterebbe contraddetto il principio generale di cui al primo comma della norma e deprivato di un suo contenuto essenziale il divieto assoluto (anche penalmente presidiato) di esercizio delle professioni ordinistiche in difetto di iscrizione negli appositi albi.

Corte di Cassazione – III Sezione Civile - ordinanza n. 20885/2018. Violazione al diritto alla autodeterminazione non è incondizionatamente risarcibile. Condizione di risarcibilità (in via strettamente equitativa) di tale tipo di danno non patrimoniale è che esso varchi la soglia della gravità dell'offesa secondo i canoni delineati dalle sentenze delle Sezioni unite nn. 26972-26975 del 2008, con le quali è stato condivisibilmente affermato che il diritto deve essere inciso oltre un certo livello minimo di tollerabilità, da determinarsi dal giudice nel bilanciamento tra principio di solidarietà e di tolleranza secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico.

Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro - sentenza n. 60/2018. Quando è da ritenersi conferito l'incarico al medico specialista ambulatoriale ex art. 23 ACN?
La formalizzazione dell'incarico, che dovrà avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui si parla nell'art. 23 dell'A.C.N. costituisce un adempimento amministrativo - ed evoca da un punto di vista letterale il conferimento di una mera forma amministrativa ad un incarico conferito - non apparendo necessaria ai fini di ritenere perfezionata la fattispecie del conferimento dell'incarico o idonea ad incidere sul diritto soggettivo al suo svolgimento. In tale contesto, pertanto, del tutto ingiustificato deve ritenersi il comportamento dell'Amministrazione resistente che, secondo la norma da ultimo citata, avrebbe dovuto procedere a consentire lo svolgimento dell'incarico conferito al ricorrente entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della sua dichiarazione di disponibilità.

 

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