Consiglio di Stato
11/05/2018

Consiglio di Stato - Sez. III - sentenzan. 2821/2018 L'equivalenza terapeutica non può essere effettuata dalle Regioni

La valutazione di "equivalenza terapeutica" non può essere effettuata dalle Regioni

La valutazione di "equivalenza terapeutica", ovvero di sovrapponibile funzionalità terapeutica, tra medicinali basati su differenti principi attivi non può essere effettuata dalle Regioni, ma, in quanto incidente sui livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, ai sensi dell'art. 15, comma 11-ter del D.L. n. 95/2012, deve risultare da motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco.

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