Rassegna di giurisprudenza
27/09/2018

Sentenze: le novità dal 24 al 27 settembre 2018

Questa settimana: - Esclusività ed incompatibilità - Irap - I "riposi" dei papà - Indennità di esclusività identica per universitari e ospedalieri - Responsabilità: infezioni ospedaliere

Corte di Cassazione – Sezione Lavoro - sentenza n. 20555/2018.
Pubblico impiego - rapporto di lavoro in regime di esclusività e incompatibilità con altro impiego. L’Azienda sanitaria datrice di lavoro aveva dichiarato la decadenza dal rapporto di lavoro a tempo determinato ed in regime di esclusività di una dottoressa che, al momento dell’assunzione, non aveva dichiarato la sua situazione di incompatibilità per essere già impegnata come medico di guardia presso una Casa di cura. L’amministrazione aveva quindi diffidato la dipendente dal rimuovere la situazione di incompatibilità entro 15 giorni pena la decadenza dall’impiego. Poiché la dottoressa aveva optato per il lavoro presso la Casa di cura era scatta la dichiarazione di decadenza. La dipendente si rivolge alla Corte e i giudici, respingendo la domanda della ricorrente ricordando che l'istituto della decadenza dal rapporto di impiego è applicabile ai dipendenti di cui all'art. 2, commi secondo e terzo, del d.lgs. 165/2001 e che in materia di pubblico impiego, la disciplina dell'incompatibilità, prevista dal DPR n. 3/1957, prevede che l'impiegato che si trovi in situazione di incompatibilità venga diffidato a cessare da tale situazione e che, decorsi quindici giorni dalla diffida, decada dall'incarico.

Corte di Cassazione Penale  –  III Sezione - sentenza n. 39678 del 4 settembre 2018
Con la sentenza n. 39678/2018 la Cassazione penale ha affermato che evadere l’Irap non è reato. Trattandosi di un’imposta che ha ‘natura reale’ e non incidente sul reddito, non è possibile ricondurre il suo mancato pagamento nelle fattispecie incriminatrici previste dagli articoli da 2 a 5 del d.lgs. n. 74/2000. Pertanto, l’importo dell’Irap omessa non può essere ricompreso nemmeno nel calcolo dei profitti confiscabili. La pronuncia chiude una complessa vicenda giudiziaria relativa alla mancata dichiarazione delle plusvalenze realizzate da alcuni imprenditori nel 2008 a seguito della cessione delle quote di una società produttrice di energia rinnovabile.

Corte di Cassazione Civile  – Sezione Lavoro - sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018. Riposi per il papà cumulabili con l'indennità se la mamma è lavoratrice autonoma
L'alternatività nel godimento dei riposi giornalieri da parte del padre è prevista, ex art. 40, d.lgs. n. 151 del 2001, solo in relazione al caso in cui la madre lavoratrice dipendente non se ne avvalga, con conseguente esclusione del caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente (come nella fattispecie, ove la madre è lavoratrice autonoma). In tal caso, pertanto, il padre può fruire dei permessi giornalieri durante il primo anno di vita anche nel periodo di fruizione della indennità di maternità da parte della madre. Tale conclusione non solo trova giustificazione nella differente tutela economica per la lavoratrice autonoma rispetto alla lavoratrice dipendente, ma risulta funzionale e rispondente allo scopo primario che è posto alla base di tali riposi giornalieri, precipuamente diretti a garantire l'assistenza e la protezione della prole, di talché, del tutto coerentemente, la legge prevede nel caso della lavoratrice autonoma la possibilità della madre di rientrare al lavoro dopo il parto e, nel contempo, il diritto del padre di fruire dei riposti giornalieri nel medesimo periodo.

Consiglio di Stato  – Sezione VI - sentenza n. 4131 del 6 luglio 2018 .La quantificazione dell'indennità di esclusività deve essere identica per i medici ospedalieri e per quelli universitari
Per i docenti universitari in attività assistenziale esclusiva presso il Servizio Sanitario Regionale, il divieto di ricevere un trattamento economico superiore a quello del dirigente medico cui sono equiparati, non può costituire un limite rispetto al trattamento economico complessivo dei dirigenti medici, ma deve essere interpretato nel senso che deve essere garantita una identica quantificazione dell'indennità di esclusività ai medici ospedalieri e a quelli universitari.

Tribunale di Roma - Sezione XIII - sentenza 27 settembre 2018. Infezioni ospedaliere. Nosocomio responsabile se non può dimostrare di aver fatto tutto il necessario per evitarle
Le infezioni ospedaliere non sono colpa di chi ha curato il paziente ma della struttura dove questo è stato curato e vanno condannate. Con questo principio il Tribunale di Roma ha condannato un’azienda ospedaliera a risarcire un paziente di quasi 10mila euro per aver contratto durante un ricovero e come conseguenza di questo un'infezione che lo aveva costretto a sottoporsi a ulteriori interventi chirurgici.

 

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