Se al momento della vaccinazione non c’era nessuna controindicazione che potesse far immaginare effetti collaterali successivamente subentrati, al vaccinato non spetta alcun rimborso dei danni subiti, perché il medico ha rispettato la procedura prevista. A deciderlo è stata la Cassazione che ha confermato la sentenza della Corte d’Appello, respingendo la richiesta di risarcimento di alcuni parenti di una persona sottoposta nel 1992 a vaccinazione obbligatoria (pertosse) riportando poi danni gravi a livello neurologico. Secondo i giudici, sia di primo grado che della Cassazione, al momento della vaccinazione il bambino non presentava alcuna controindicazione e questo esclude responsabilità medica.