Rassegna di giurisprudenza
27/07/2018

Sentenze: le novità dal 23 al 27 luglio 2018

Questa settimana: - Responsabilità e notorietà del rischio”; - Urgenza e consenso informato; - Retribuzione di risultato non è discrezionale; - Rapporto parasubordinato: si a norme a tutela lavoro;

Cassazione Penale – IV Sezione Penale - Sentenza n. 33405/2018. Imperizia e imprudenza si configurano se il medico corre più volte lo stesso rischio pregiudicando la salute del paziente. Correre più volte lo stesso rischio con manovre pericolose, nonostante se ne conosca l’origine, può configurare per il medico imperizia e imprudenza. In questo senso la Cassazione (sentenza 33405/2018) ha accolto il ricorso del Pm e delle parti civili contro l’assoluzione di un’anestesista, accusata di aver provocato la morte di bimbo di 17 mesi dopo aver tentato per sette volte di incannulare le vene del collo del paziente, anche se in assenza di un rischio immediato di vita e nell’ambito di un intervento programmato. La notorietà dei rischi collegati ad un intervento deve indurre alla prudenza.

Cassazione Penale – IV Sezione Penale - Sentenza n. 31628/2018. L’urgenza esclude l’obbligo di consenso informato. Secondo la Cassazione salvare la vita di un paziente prevale su tutto il resto, specie in caso di emergenza e se il paziente (in questo caso con patologia psichiatrica) non è in grado di esprimere il consenso. Il medico ha l’obbligo di procedere alle cure necessarie, predisponendo i presidi e i trattamenti per prevenire conseguenze pregiudizievoli o, addirittura, letali.

Corte d’Appello di Catanzaro – Sezione Lavoro - Sentenza n. 143/2018. Dirigenza sanitaria: l'attivazione della retribuzione di risultato non costituisce una mera discrezionalità per la Asl.
La corresponsione in concreto della retribuzione di risultato al singolo dirigente non è una conseguenza automaticamente derivante dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dipendendo essa da una molteplicità di fattori anche discrezionali per l'Ente, ma tale discrezionalità non si estende alla possibilità di non porre in essere i passaggi previsti dalla contrattazione collettiva, di seguito indicati, cui l'amministrazione era vincolata dalle norme pattizie introdotte dal 1996 in avanti.

Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro - Sentenza n. 54/2018.Specialisti ambulatoriali: le norme a tutela del lavoro anche per rapporti parasubordinati. Secondo un consolidato orientamento di legittimità, l'art. 2087 c.c. riguarda esclusivamente i rapporti di lavoro subordinato e non anche i rapporti di lavoro autonomo.Tuttavia, in ordine alla questione relativa all'ambito della garanzia delle condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro posta a carico dell'imprenditore, la Suprema Corte ha, di recente, affermato che: "è vero che questa Corte ha in più occasioni affermato che l'art. 2087 c.c. riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato, presupponendo l'inserimento del prestatore di lavoro nell'impresa del soggetto destinatario della prestazione. Ma la predisposizione di un ambiente salubre ed esente da rischi costituisce a carico dell'imprenditore un obbligo anche nei confronti del collaboratore coordinato che per l'esecuzione del contratto debba operare all'interno dell'impresa, da cui deriva una responsabilità di natura contrattuale, nonché una possibile responsabilità penale.

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