Cassazione Sezione Lavoro
07/06/2018

Cassazione Lavoro - ordinanza n. 14836/2018 Per lo specialista radiologo l'indennità è automatica

L'indennità di rischio da radiazioni, prevista dall'art. 1 della l. n. 460/1988, spetta in maniera automatica e nella misura più elevata, unitamente alle connesse provvidenze del congedo biologico, della sorveglianza dosimetrica e delle visite periodiche di controllo, al personale medico e tecnico di radiologia per il quale sussiste una presunzione assoluta di esposizione a rischio, inerente alle mansioni naturalmente connesse alla qualifica rivestita; al contrario, ricade sui lavoratori che non appartengano al settore radiologico e ne domandino l'attribuzione, l'onere di dimostrare l'esposizione non occasionale, né temporanea, a rischio analogo, in base ai criteri tecnici dettati dal d.lgs. n. 230/1995.

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