Rassegna di giurisprudenza
01/06/2018

Sentenze: le novità dal 28 maggio al 1 giugno 2018

Questa settimana: - Responsabilità: colpa equipe; - Il Tar boccia il tempario; - Tagli alla sanità: l’alt della Consulta; - Incomprimibilità dei Lea e limiti orario lavoro; - Direttore distretto: natura non concorsuale incarico; - Acn: valutazione titoli

Corte di Cassazione – Sezione quarta penale - sentenza n. 22007/2018 . Il singolo professionista che fa parte di un'équipe non può mai essere considerato unico responsabile di un danno al paziente (in questo caso deceduto), ma ogni componente deve controllare che gli altri svolgano bene i propri compiti. A chiarirlo è la Cassazione (IV sezione penale, sentenza 22007/2018) che ha annullato una sentenza della Corte di Appello con cui si sono condannati solo alcuni componenti dell’équipe per omicidio colposo

Tar Lazio  – sentenza n. 06013/2018. Bocciato il tempario che fissa la durata delle prestazioni specialistiche. Stop al cronometro per le visite mediche, che non può essere considerato una possibile soluzione al problema delle liste d'attesa, un fenomeno da affrontare puntando piuttosto su un "aumento delle risorse umane e strumentali da adibire ad un così delicato settore quale quello della pubblica sanità". Con queste motivazioni il tar Lazio ha dichiarato illegittimi i "tempari" introdotti unilateralmente dalla regione Lazio con decreto, fissando una durata massima di 63 esami e visite specialistiche.

Corte Costituzionale – sentenza n. 103/2018 - Tagli alla Sanità: l'alt della Consulta. La Corte Costituzionale ha ritenuto incostituzionale che i tagli ai fondi regionali, in gran parte utilizzati per finanziare la sanità pubblica, non abbiano una temporalità definita, siano cioè stati prolungati e addirittura raddoppiati a tutto il 2020 anche per le Regioni “virtuose”, che hanno rispettato i precedenti parametri di bilancio. La Corte ha riconosciuto che continuando in questo modo il rischio è quello di arrivare all’impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA e quindi di non riuscire a garantire ai cittadini-contribuenti il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

TAR Puglia Bari - Sezione II – sentenza n. 566 del 13 aprile 2018. Nella redazione degli atti di definizione delle dotazioni organiche delle Asl nell’ambito di un più ampio piano di rientro finanziario del servizio sanitario va sempre valutata sia la incomprimibilità sia dei Lea che dei limiti di durata dell’orario di lavoro del personale medico.Il Collegio ritiene fondate le censure di eccesso di potere sotto i vari profili illustrati nel ricorso per motivi aggiunti poiché gli atti di programmazione impugnati non tengono conto dell'incomprimibilità dei LEA, né dei limiti di durata dell'orario di lavoro del personale medico - da ultimo oggetto di procedura d'infrazione in sede comunitaria per violazione dell'obbligo di garantire al lavoratore undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore - che con l'approvazione degli atti impugnati hanno subito inammissibili deroghe rispettivamente in diminuzione e in aumento. Le dotazioni organiche oggetto di gravame infatti hanno dichiaratamente anteposto il rispetto dei limiti di spesa per il personale all'appropriatezza della prestazione sanitaria, senza considerare che il combinato disposto delle disposizioni sopra riportate contiene una clausola di salvaguardia, senza la quale ne sarebbe fondato il sospetto d'incostituzionalità, che ammette misure alternative nel rispetto dell'autonomia finanziaria delle regioni ex art. 119 Cost. ove l'obiettivo prefissato della riduzione di spesa interferisca in concreto con l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

TAR Calabria – sentenza n. 234 del 2 maggio 2018. Le procedure di selezione avviate dalle ASL, sia che riguardino il conferimento dell’incarico di dirigente di struttura complessa (in base al d.lgs. 502 del 1992, art. 15-ter), sia che si riferiscano al conferimento dell’incarico di direttore di distretto socio – sanitario 8in base al medesimo d.lgs. n. 502 del 1992, art. 3-sexie) non hanno carattere concorsuale.

TAR Molise – sezione I - sentenza n. 241 del 24 maggio 2018. E’ illegittimo valutare titolo nuovi e diversi rispetto a quelli stabiliti dall’Acn. Secondo l’accordo collettivo nazionale in vigore (2015) non rilevano le attività svolte “a qualsiasi titolo” nella branca principale, ma solo le modalità di svolgimento della prestazione specialistica tassativamente disciplinate dal vigente Acn.

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