Rassegna di giurisprudenza
11/05/2018

Sentenze: le novità 7-11 maggio 2018

Questa settimana: - Obbligo Pos: no alle sanzioni dei medici; - Inverosimile ipotizzare lesione a distanza; - Perequazione del personale universitario non docente; - Contratto: conversione a T.I.;

Consiglio di Stato – parere n. 1104/2018 - Secondo il Consiglio di Stato (che con un parere risponde al Ministero dello Sviluppo che aveva sottoposto il decreto con le sanzioni per imprese e professionisti sprovvisti di Pos), non è punibile perché in Italia nessuna legge ha definito le sanzioni e un decreto Ministeriale come quello del MiSe non può introdurre punizioni senza che norme approvate dal Parlamento, di rango più elevato, lo prevedan

Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Sicilia - sentenza n. 290/2018 . Per la Corte dei Conti è inverosimile ipotizzare una lesione a dodici giorni dall’intervento. Il Collegio, nella fattispecie, alla luce di tutte le informazioni presenti al fascicolo, ha osservato che la resezione accidentale dell'arteria splenica, essendo una tra le arterie più importanti dell'addome, non sarebbe potuta passare inosservata in sala operatoria ma avrebbe causato una emorragia immediata e consistente per la fuoriuscita rapida di sangue in sincronia con le pulsazioni cardiache, con conseguente immediata alterazione dei valori ematici della paziente fino anche al raggiungimento in breve tempo dell'evento infausto, in caso di mancato pronto intervento. Alla luce di quanto rappresentato risulta inverosimile ipotizzare una lesione accidentale dell'arteria splenica palesatasi a distanza di ben dodici giorni dall'intervento operatorio.

Consiglio di Giustizia Amministrativa – Sezione Sicilia - sentenza n. 207/2018 - Personale universitario: negata la equiparazione tra la VIII qualifica universitaria e la X qualifica ospedaliera La perequazione va effettuata tra professionalità omogenee (distintamente per medici, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi). Nell'ambito dei profili omogenei, la perequazione del personale universitario non docente (qui rilevante) è poi affidata a criteri sostanziali (a differenza di quella del personale docente medico per il quale si applica l'art. 102 DPR n. 312 del 1980). Detta equiparazione deve attuarsi con riferimento, oltre che all'anzianità, alle mansioni svolte nella funzione assistenziale; tale riferimento, non potendo derivare automaticamente dalla qualifica ricoperta nella carriera di appartenenza, deve attuarsi con adeguata istruttoria, che deve risultare frutto di accertamenti e valutazioni atti a sorreggere la scelta tra le varie qualifiche ipotizzabili come corrispondenti. Dirimente, in tal senso, è la considerazione che l'art. 31 comma 1 del DPR n. 761 del 1979 ai fini dell'equiparazione al personale delle unità sanitarie locali, fa riferimento alle "pari funzioni, mansioni e anzianità". Proprio quest'ultimo inciso esclude che il riconoscimento dell'indennità a favore del personale universitario non docente dei policlinici avvenga in modo automatico, senza un'adeguata istruttoria che valuti attentamente quale sia la qualifica corrispondente da scegliere ai fini dell'equiparazione.

Tribunale di Isernia – Sezione Lavoro - sentenza del 16/03/2018 - Abusivo ricorso alla contrattazione a termine e rivendicazione della conversione del rapporto a tempo indeterminato. L'impossibilità della conversione permane anche alla luce della citata sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia, la quale, sul punto, se da un lato ha censurato la normativa di settore per non contemplare misure dirette a prevenire e sanzionare il ricorso abusivo ai contratti a termine, dall'altro ha ricordato che l'accordo quadro non enuncia un obbligo generale degli Stati membri di prevedere la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, all'uopo ricordando la sentenza del 3 luglio 2014, F. e a., in causa C-362/13. Pertanto, essendo pacifico che la parte ricorrente abbia prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda convenuta in virtù di contratti a termine senza indicazione specifica delle ragioni giustificative e svolgendo sempre le medesime mansioni, consistenti peraltro in compiti del tutto ordinari, in applicazione dei criteri risarcitori suggeriti dalla Corte di Cassazione ed individuati in quelli previsti dall'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010, n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966, n. 604, si ritiene equo quantificare il risarcimento del danno in una somma pari a 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, tenuto conto della durata del rapporto lavorativo e del comportamento delle parti, soprattutto in considerazione della natura pubblica dell'Azienda resistente.

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