Rassegna di giurisprudenza
27/04/2018

Sentenze: le novità dal 23 al 27 aprile 2018

Questa settimana: - No alla riduzione di medici che mette a rischio i Lea - Procedura ordinaria concorsuale - Reiterate assenze e danno erariale - Irap in condizione di intramoenia - Responsabilità medica: cosa si intende per danno alla salute - Servizio di pronta disponibilità e comportamento mobbizzante

Tar Puglia – Sezione II - Sentenza n. 569/2018
Il Tar Puglia ha bocciato le delibere sulle dotazioni organiche delle Asl approvate dalla Giunta pugliese tra il 2011 e il 2012 e ancora vigenti perché non garantiscono la presenza del numero minimo di medici necessari ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. Il vincolo finanziario deve essere un “mezzo” e non il fine delle scelte della Regione.
Secondo i giudici “gli atti di programmazione impugnati non tengono conto dell’incomprimibilità dei Lea, né dei limiti di durata dell’orario di lavoro del personale medico – da ultimo oggetto di procedura d’infrazione in sede comunitaria (n. 2011/4185 ex art. 258 del TFUE per contrasto con gli artt. 2, 3, 6, 17, par. 2, della direttiva 2003/88/CE) per violazione dell’obbligo di garantire al lavoratore undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore – che con l’approvazione degli atti impugnati hanno subito inammissibili deroghe rispettivamente in diminuzione e in aumento”. Le dotazioni organiche secondo le delibere hanno dichiaratamente anteposto secondo il Tar il rispetto dei limiti di spesa per il personale all’appropriatezza della prestazione sanitaria, “senza considerare che il combinato disposto delle disposizioni contiene una clausola di salvaguardia, senza la quale ne sarebbe fondato il sospetto d’incostituzionalità, che ammette misure alternative nel rispetto dell’autonomia finanziaria delle regioni ex art. 119 Cost. ove l’obiettivo prefissato della riduzione di spesa interferisca in concreto con l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza”.

Tar Lazio – Sezione III - Sentenza n. 4062/2018
Alla procedura ordinaria concorsuale ex novo per dirigenti medici non si estende il DPCM 6 marzo 2015. Quest’ultimo è infatti riservato al personale precario del comparto sanità (c.d. stabilizzazione): ai sensi dell'art. 6, comma 4, vi è la possibilità di partecipare a tali procedure concorsuali anche per coloro che abbiano comunque maturato una esperienza quinquennale presso i servizi di emergenza e di urgenza dei vari enti sanitari, pur in assenza del relativo diploma di specializzazione.

Corte dei Conti – Sezione Umbria - Sentenza n. 47/2017
Delle reiterate assenze giustificate mediante certificazioni del medico di base, risponde anche il medico che li ha rilasciati. Del danno erariale causato da un dipendente pubblico per l'indebita percezione del salario ricevuto in carenza di controprestazione lavorativa, per assenze giustificate mediante presentazione di certificati medici falsamente rappresentanti un perdurante stato morboso, risponde anche il medico di famiglia che li ha rilasciati.

Cassazione Civile – Sezione VI - Ordinanza n. 7718/2018
Irap in condizione di intramoenia: il medico deve chiedere il rimborso alla sola Asl. Se l'azienda opera una trattenuta fiscale sui compensi del medico a titolo di Irap, il Fisco riconosce come soggetto passivo dell'imposta solo l'azienda. In sostanza, se il medico ritiene di avere subito un prelievo illegittimo, all'interno del suo compenso, giustificato dalla ASL, come prelievo fatto a titolo di IRAP è legittimato a richiederne il rimborso verso la ASL e non verso il Fisco.

Cassazione Civile – Sezione III - Sentenza n. 9057/2018
Con la sentenza n. 9057/2018, la Corte di Cassazione si è soffermata ad analizzare la portata del danno alla salute del paziente vittima di responsabilità medica, precisando i criteri che devono essere seguiti dal giudice nella sua valutazione. Per la Corte devono ricomprendersi all'interno del danno alla salute sia le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera morale, sia le conseguenze incidenti sul piano dinamico relazionale della vita del danneggiato

Cassazione Civile - Sezione Lavoro - sentenza n. 8367 del 4 aprile 2018
Un dirigente medico presso una ASUR riteneva di aver subito una condotta discriminante e mobbizzante a causa della preponderanza delle sue assegnazioni ai turni di prima reperibilità, e chiedeva pertanto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale che pensava di aver subito. I giudici della Cassazione respingono il ricorso, in accordo con i giudici della Corte territoriale che avevano ritenuto l’assegnazione in misura preponderante ai turni di prima reperibilità non sintomatica di una condotta vessatoria e mobbizzante, ma effettuata invece sulla base delle esigenze organizzative del Presidio ospedaliero. Motivando la loro decisione, gli Ermellini ricordano che: “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:
a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano stati posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
c) il nesso eziologico tra la descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psicofisica e/o nella propria dignità; d) il suindicato elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.”

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