Il ricorrente, dirigente medico presso una ASUR, riteneva di aver subito una condotta discriminante e mobbizzante a causa della preponderanza delle sue assegnazioni ai turni di prima reperibilità, e chiedeva pertanto il risarcimento del danno biologico ed esistenziale. I giudici della Cassazione respingono il ricorso ritenendo l’assegnazione in misura preponderante ai turni di prima reperibilità non sintomatica di una condotta vessatoria e mobbizzante, ma effettuata invece sulla base delle esigenze organizzative del Presidio ospedaliero.